PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 689 del codice penale).

      1. All'articolo 689 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

      «L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni diciotto, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno. La stessa pena si applica se l'esercente vende bevande alcoliche, per l'asporto delle stesse, ai soggetti di cui al periodo precedente. L'esercente ha altresì l'obbligo di esposizione di un cartello riportante il divieto di cui al presente comma.
      Le disposizioni di cui al primo comma e di cui all'articolo 691 si applicano altresì ai locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

      1. Il comma 6 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

      «6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano qualora sia accertata la

 

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totale estraneità dell'esercente alla presenza e all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno del locale pubblico o del circolo privato».

Art. 3.
(Disposizioni per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope nei locali).

      1. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 11 e 134 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nei locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante, di seguito denominati «locali pubblici», gli addetti alla sicurezza individuati ai sensi del primo comma dell'articolo 133 del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, qualora individuino soggetti che spacciano o si danno abitualmente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati a escludere tali soggetti dal locale. Tale facoltà è estesa anche a escludere coloro che possono in qualsiasi modo turbare il normale svolgimento dell'attività. Gli stessi addetti possono svolgere, altresì, i primi e urgenti interventi a tutela della incolumità personale e dei clienti, fermo restando l'obbligo di avvisare le Forze dell'ordine in caso di violazione della normativa penale.

Art. 4.
(Assistenza di primo soccorso sanitario nei locali).

      1. Nei locali pubblici con una capienza superiore a 500 posti l'esercente deve obbligatoriamente assicurare, anche attraverso apposite convenzioni con la Croce rossa italiana o con organizzazioni di volontariato operanti nel settore, la presenza di personale dotato di specifica formazione per il primo soccorso sanitario e i comportamenti a rischio legati all'uso di sostanze stupefacenti, nella misura minima di due unità per locali pubblici con capienza da 500 a 1.500 persone e di

 

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quattro unità per locali pubblici con capienza superiore.
      2. Il personale di cui al comma 1 può esercitare la propria attività di assistenza anche dopo l'orario di chiusura, all'esterno del locale pubblico, anche al fine della individuazione di coloro che non appaiono idonei alla guida e di predisporne l'accompagnamento coatto in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche ed, eventualmente, con le Forze dell'ordine.

Art. 5.
(Disposizioni per decongestionare la viabilità nelle aree contigue ai locali).

      1. Al fine di decongestionare la viabilità nelle aree contigue ai locali pubblici nelle giornate a maggiore afflusso di clienti, i comuni e gli esercenti degli stessi locali possono stipulare convenzioni che prevedano servizi di trasporto pubblico dalle aree di parcheggio appositamente individuate verso i locali e viceversa con una cadenza temporale atta a favorirne l'utilizzo da parte dei clienti.

Art. 6.
(Contrassegno o bracciale per il guidatore designato e controlli del tasso alcolemico).

      1. Al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza, gli esercenti dei locali pubblici rilasciano all'ingresso un contrassegno o un braccialetto, visibili, a coloro che risultano essere preposti alla guida dei veicoli.
      2. Il portatore del contrassegno o braccialetto può consumare, all'interno del locale, solo bevande analcoliche.
      3. La esibizione del contrassegno o del braccialetto dà diritto a uno sconto del 33 per cento sul costo della consumazione analcolica e all'ingresso gratuito nel locale.
      4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a prevedere agevolazioni fiscali atte a incentivare il consumo

 

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di bevande analcoliche da parte dei guidatori designati di cui al comma 1.
      5. Possono essere effettuati a campione rilevamenti con etilometro dei soggetti designati alla guida ai sensi del comma 1 per verificarne, all'uscita dei locali pubblici, il tasso alcolemico.

Art. 7.
(Disposizioni per la sensibilizzazione alle problematiche dell'alcolismo e della droga).

      1. Gli esercenti di locali pubblici sono tenuti a organizzare, nel corso dell'anno, almeno tre manifestazioni di sensibilizzazione al problema dell'alcolismo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope, anche attraverso l'aiuto di testimonianze personali e del mondo dell'associazionismo e del volontariato. Almeno una delle tre manifestazioni deve svolgersi nel corso della stagione estiva.

Art. 8.
(Interventi per l'adeguamento dell'acustica).

      1. Per gli interventi di adeguamento previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 1999, n. 215, e per gli interventi di ammodernamento e di acquisto delle sorgenti sonore nei locali pubblici, di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Art. 9.
(Disposizioni per garantire la pubblica sicurezza fuori dei locali).

      1. Di intesa con le Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, possono essere previsti presìdi mobili in corrispondenza delle aree e nei periodi di maggiore affluenza presso i locali pubblici al fine di migliorare la

 

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sicurezza dei cittadini, di prevenire la microcriminalità, di ridurre eventuali danni a cose o persone e di assicurare una corretta viabilità.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.